CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO FIDUCIARIO
Capitolo I: Ambito di applicazione
Ogni cliente, persona fisica e/o persona giuridica, titolare di un contratto di fiducie (istituto fiduciario di diritto francese) presso lo studio (di seguito “il Disponente” o “il Beneficiario“) accetta senza restrizioni né riserve, in modo pieno, integrale e irrevocabile, le presenti condizioni di utilizzo del servizio nonché le loro future evoluzioni, a pena di risoluzione del proprio contratto.
Si ricorda che tali condizioni sono opponibili a ogni Disponente e/o a ogni Beneficiario per il solo fatto della loro messa a disposizione permanente sul sito internet dello studio e della possibilità di prenderne copia stampando, scaricando e/o copiando il presente testo (CGUE, Terza Sezione, 21 maggio 2015, causa C‑322/14) secondo cui si è in presenza di « una trasmissione per via elettronica che consente di registrare durevolmente tale convenzione […] allorché tale tecnica rende possibile stampare e salvare il testo delle stesse prima della conclusione del contratto. »
Capitolo II: Fondo di garanzia
Nell’ambito dell’esercizio della propria attività fiduciaria, il Fiduciario ha deciso, al fine di rafforzare la protezione degli attivi dei Disponenti e dei Beneficiari, di costituire un fondo di garanzia e di performance (di seguito « il Fondo di Garanzia e di Performance Fiduciario » o « FGPF») autonomo e sussidiario rispetto agli altri fondi di garanzia bancari e assicurativi già imposti dalla normativa vigente.
Art. 1: Modalità di accesso
Il FGPF è accessibile a ogni Disponente che affidi al Fiduciario, per un periodo continuativo di almeno otto (8) anni, attivi da collocare sotto la sua gestione per un valore netto almeno pari a 500.000 euro.
Art. 2: Gestione del Fondo di Garanzia e di Performance Fiduciario
La gestione del Fondo di Garanzia e di Performance Fiduciario avviene sotto la sola autorità del Fiduciario, che la esercita in via discrezionale. A tale titolo, il Fiduciario potrà effettuare tutte le operazioni di switch che riterrà utili alla buona gestione del FGPF per il conseguimento dei suoi obiettivi.
Il Fiduciario percepirà una remunerazione annuale a titolo della gestione del Fondo di Garanzia e di Performance Fiduciario, il cui importo sarà comunicato ogni anno sul presente sito internet.
Art. 3: Attivazione della Garanzia Fiduciaria
In caso di andamento negativo dei mercati (i), di performance insufficiente (ii) e/o di una perdita di capitale superiore a una soglia fissata ogni anno dal Fiduciario (iii), quest’ultimo potrà prelevare fondi dal Fondo di Garanzia e di Performance Fiduciario, nei limiti della capienza dello stesso, per versarli a uno o più Disponenti e/o Beneficiari, su una o più annualità, al fine di compensare in tutto o in parte la o le perdite di capitale subite.
Tale Garanzia sarà sussidiaria, nella misura in cui potrà trovare applicazione soltanto in mancanza di applicazione degli altri meccanismi di garanzia previsti dalla normativa vigente, i quali si intendono operanti in via prioritaria a favore del o dei Disponente/i e/o del o dei Beneficiario/i.
Art. 4: Bonus di Performance Fiduciario
Un bonus di performance (di seguito « il Bonus ») potrà essere versato a ogni Disponente e/o Beneficiario a sola discrezione del Fiduciario, al fine di maggiorarne la remunerazione a titolo di una o più annualità singole e/o successive.
Art. 5: Principio di trattamento equo
Il Fiduciario si impegna affinché la gestione del Fondo di Garanzia e di Performance avvenga in modo equo tra tutti i Disponenti e/o Beneficiari che si trovino in una situazione comparabile nel medesimo periodo e/o contesto di mercato.
Art. 6: Disposizioni antiabuso
Salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo, un Disponente e/o un Beneficiario non può beneficiare di un vantaggio derivante dalle presenti condizioni generali fiduciarie che sia peraltro coperto e/o conferito dai meccanismi di garanzia propri della fiducie (assicurazione per conto di chi spetta, garanzia dei depositi, ecc.), a meno che tale Disponente e/o Beneficiario non sia una « persona ammissibile », quale definita al paragrafo 2, alla data in cui il vantaggio sarebbe accordato.
Un Disponente e/o un Beneficiario è una persona ammissibile alla data in cui un vantaggio sarebbe altrimenti accordato in virtù delle presenti condizioni generali se, a tale data, tale Disponente e/o Beneficiario è:
a) una suddivisione politica o un ente locale di tale Stato, oppure un organismo pubblico o un’agenzia di tale Stato, di tale suddivisione politica o di tale ente locale;
b) una società o un’entità, se la principale categoria delle sue azioni è regolarmente negoziata su uno o più mercati mobiliari riconosciuti;
c) una persona, diversa da una persona fisica, che:
(i) è un’organizzazione senza scopo di lucro,
(ii) è un fondo pensione riconosciuto,
Capitolo III: Meccanismo di liquidità
Art. 7: Fondo di rimborso
Al fine di contribuire alla fluidità degli attivi fiduciari, il Fiduciario istituisce, direttamente o per il tramite di qualsiasi entità terza da esso controllata e destinata a tale scopo, un meccanismo di liquidità a favore del/dei Disponente/i e/o del/dei Beneficiario/i, ossia un fondo di rimborso (di seguito “il Fondo di Rimborso” o “FDR”), entro il limite massimo di 100.000.000 di euro, senza che sia necessaria alcuna ulteriore autorizzazione del/dei Disponente/i e/o Beneficiario/i.
Le liquidità destinate al Fondo di Rimborso sono riservate esclusivamente al rimborso del/dei Disponente/i e/o Beneficiario/i che abbiano presentato una richiesta di prelievo rimasta insoddisfatta, a condizione che aderiscano espressamente al meccanismo del Fondo di Rimborso e alle presenti condizioni generali nel/nei rispettivo/i contratto/i di fiducie (istituto fiduciario di diritto francese). Il prelievo delle somme disponibili sul Fondo di Rimborso forma oggetto di una relazione motivata del Fiduciario, previamente portata a conoscenza del/dei Disponente/i e/o Beneficiario/i e del Bâtonnier (Presidente dell’Ordine degli avvocati), senza che sia necessaria una decisione di questi ultimi. Tale meccanismo di liquidità si applica esclusivamente agli attivi che compongono il Patrimonio Fiduciario gestiti e proposti dal Fiduciario.
Gli attivi che compongono il Patrimonio Fiduciario la cui allocazione iniziale e/o successiva sia stata effettuata da un consulente finanziario terzo (CGP, CGPI, CIF, ecc.) e/o su sua raccomandazione non sono ammissibili al Fondo di rimborso.
Art. 8: Fiducie ammissibili
Possono accedere al meccanismo del Fondo di Rimborso, per la totalità o per una parte dei propri diritti in attesa ed entro il limite dell’importo della relativa dotazione, soltanto il/i Disponente/i e/o il/i Beneficiario/i la cui richiesta di prelievo sia rimasta insoddisfatta da almeno un periodo di compensazione. Si richiama espressamente l’attenzione sul fatto che il Fiduciario non potrà dare seguito, in tutto o in parte, alla richiesta di rimborso qualora l’importo disponibile sul fondo di rimborso sia insufficiente.
Art. 9: Modalità di attuazione
In caso di richiesta di riscatto e/o di prelievo formulata dal/dai Disponente/i e/o dal/dai Beneficiario/i (di seguito “la Richiesta”) e alla condizione espressa che tale Richiesta sia debitamente giustificata dal/dai Disponente/i e/o dal/dai Beneficiario/i con un’esigenza finanziaria vitale (ad es.: intervento medico, finanziamento degli studi, ristrutturazione della residenza principale), il Fiduciario potrà procedere al riscatto della totalità o di una parte dei valori mobiliari che compongono il Patrimonio Fiduciario, al fine di offrire al/ai Disponente/i e/o al/ai Beneficiario/i una liquidità supplementare.
Art. 10: Importo del prezzo di esercizio
Nell’ipotesi di effettiva dotazione del Fondo di Rimborso, il Fiduciario invierà ai soci ammissibili, secondo l’ordine cronologico di iscrizione della rispettiva richiesta di prelievo nel registro dei prelievi, una notifica per posta elettronica e, in mancanza, per lettera semplice, con la quale li informa (i) della possibilità di ottenere il rimborso totale o parziale dei propri diritti in attesa mediante prelievo sul Fondo di Rimborso e (ii) del prezzo al quale sarebbe effettuato il rimborso dei diritti interessati.
Le Fiducie ammissibili disporranno di un termine di quindici (15) giorni di calendario, a decorrere dalla data di invio della notifica emessa dal Fiduciario, per comunicare a quest’ultimo la propria accettazione espressa del rimborso dei propri diritti al prezzo di rimborso indicato.
In caso di accettazione del meccanismo del Fondo di Rimborso da parte del/dei Disponente/i e/o del/dei Beneficiario/i, il prelievo dei diritti mediante attingimento al Fondo di Rimborso avrà effetto alla data in cui il Fiduciario riceve la risposta positiva del socio. I diritti rimborsati saranno annullati. Il/I Disponente/i e/o Beneficiario/i che si ritira/ritirano cessa/cessano di beneficiare dei propri diritti agli acconti su dividendi/interessi/cedole/ecc. a decorrere dal primo giorno del mese in cui cade tale data di efficacia.
In assenza di risposta entro il termine di quindici (15) giorni di calendario, o in caso di rifiuto, si riterrà che il/i Disponente/i e/o Beneficiario/i interessati mantengano la propria richiesta di prelievo con il medesimo rango iscritto nel registro all’uopo previsto, in attesa delle sottoscrizioni corrispondenti.
Art. 11: Importo del prezzo di esercizio
Tale/i riscatto/i sarà/saranno effettuato/i, su decisione del Fiduciario, mediante prelievo sul Fondo di Rimborso, purché tale fondo risulti sufficientemente dotato alla data di esercizio per soddisfare le Richieste ammissibili.
In tale ipotesi, il rimborso non potrà avvenire a un prezzo superiore all’ultimo valore di realizzo conosciuto né inferiore a quest’ultimo ridotto del 35% al netto dell’IVA (di seguito “il Prezzo di Esercizio”).
Art. 12: Diritto di opzione
Il pagamento del valore di rimborso interviene entro un termine di due (2) mesi di calendario, in funzione dei vincoli amministrativi, a decorrere dall’ultimo giorno del mese nel corso del quale il Fiduciario ha ricevuto la notifica di accettazione espressa, da parte del/dei Disponente/i e/o Beneficiario/i ammissibile/i, della proposta di rimborso delle proprie quote.
Art. 13: Diritto di opzione
Il/I Disponente/i e/o il/i Beneficiario/i avranno la facoltà di accettare o di rifiutare l’offerta di riscatto al prezzo proposto dal Fiduciario per conto del Fondo di Rimborso.
Questi ultimi disporranno di un termine di quindici (15) giorni per comunicare la propria risposta al Fiduciario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica con conferma di ricezione.
Art. 14: Principio di sussidiarietà
Il/I Disponente/i e/o il/i Beneficiario/i sono informati che il beneficio del Fondo di Rimborso è riservato e subordinato ai soli casi in cui non trovi applicazione la garanzia legale connessa a ciascun contratto di fiducie stipulato per conto di chi spetta (di seguito “il Principio di Sussidiarietà »).
Il Disponente e/o il Beneficiario che percepisca già, per il tramite del proprio contratto di assicurazione per conto di chi spetta, un’indennità di qualsiasi natura e/o importo non potrà avvalersi del meccanismo sussidiario del Fondo di Rimborso.
Capitolo III: Meccanismo di protezione del patrimonio fiduciario
Art. 15: Oggetto e ambito di applicazione
Il Fiduciario può, su proposta e/o raccomandazione delle società di gestione e/o della compagnia di assicurazione e/o del terzo protettore, oppure previo parere del Bâtonnier (Presidente dell’Ordine degli avvocati), nei confronti della totalità o di una parte delle persone indicate nel contratto fiduciario (aux 1° à 5° du B du I du même article L. 612-2), al fine di prevenire rischi che costituiscano una minaccia grave e conclamata per la situazione finanziaria della totalità o di una parte significativa di tali persone parti del contratto fiduciario, adottare le seguenti misure conservative:
a) Limitare temporaneamente l’esercizio di determinate operazioni o attività, ivi compresa l’accettazione di premi o versamenti;
b) Restringere temporaneamente la libera disponibilità della totalità o di una parte degli attivi;
c) Limitare temporaneamente, per la totalità o per una parte del portafoglio, il pagamento dei valori di riscatto;
d) Differire o limitare temporaneamente, per la totalità o per una parte del portafoglio, la facoltà di effettuare operazioni di switch tra i fondi o l’erogazione di anticipazioni sul contratto;
e) Limitare temporaneamente la distribuzione di un dividendo agli azionisti, della remunerazione dei certificati mutualistici o paritetici o della remunerazione delle quote sociali ai soci.
Il Fiduciario adotta le misure di cui sopra per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabile qualora non siano venute meno le condizioni che ne hanno giustificato l’adozione, previa consultazione dei medesimi organi sopra citati e del/dei Beneficiario/i. Le misure di cui sopra non possono essere mantenute per più di dodici mesi consecutivi.
Nella sua decisione, il Fiduciario vigila sulla tutela della stabilità finanziaria e degli interessi del patrimonio fiduciario e dei beneficiari.
Capitolo IV: Fondi in deposito e in attesa di istruzioni
Art.16: Oggetto e ambito di applicazione
Il/I Disponente/i e il/i Beneficiario/i sono informati e accettano senza restrizioni né riserve che l’insieme dei fondi conferiti in fiducie (istituto fiduciario di diritto francese) e in attesa di istruzioni specifiche impartite dal/dai Disponente/i e dal/dai Beneficiario/i (di seguito “i Fondi in Attesa“) potrà essere investito dal Fiduciario in diversi prodotti finanziari suscettibili di produrre interessi, fermo restando che il capitale fiduciario versato dal/dai Disponente/i rimarrà garantito finché si trova sul conto fiduciario. Gli interessi così prodotti resteranno di spettanza del Fiduciario, al fine di consentire di sostenere una parte dei costi di funzionamento del servizio fiduciario (i) e di contribuire alla dotazione del Fondo di Rimborso (ii) proprio nell’interesse del/dei Disponente/i e/o del/dei Beneficiario/i.
Sono considerati Fondi in Attesa l’insieme delle disponibilità finanziarie depositate dal/dai Disponente/i e dal/dai Beneficiario/i sul conto fiduciario e prive di istruzioni specifiche di investimento e/o in attesa di esecuzione effettiva alla data desiderata e/o possibile dell’istruzione specifica.
Art.17: Destinazione al Fondo di Rimborso
Gli interessi, i dividendi, le cedole o altri proventi che saranno generati durante tale periodo potranno essere destinati, a scelta del Fiduciario, alla copertura delle spese di funzionamento del servizio fiduciario o al Fondo di Rimborso.
Art.18: Destinazione alle spese di funzionamento del servizio Fiduciario
Gli interessi, i dividendi, le cedole o altri proventi che saranno generati durante tale periodo potranno essere destinati, a scelta del Fiduciario, alla copertura delle spese di funzionamento del servizio fiduciario o alle spese di funzionamento del servizio fiduciario, al fine di coprire in particolare, senza che tale elenco sia esaustivo: le spese bancarie, di intermediazione, di esecuzione degli ordini, i diritti di custodia, di tenuta del conto e/o amministrativi, ecc…
Capitolo V: Disposizioni varie
Art. 19: Adesione alle presenti condizioni
Le presenti condizioni generali formano un tutto inscindibile con le condizioni particolari di ciascun contratto di fiducie (istituto fiduciario di diritto francese) amministrato dal Fiduciario e la qualità di Disponente e/o di Beneficiario implica la piena adesione e accettazione delle presenti condizioni, tanto nella versione in vigore alla data di sottoscrizione del contratto quanto in ogni loro successiva evoluzione.
Il/I Disponente/i e/o il/i Beneficiario/i possono liberamente recedere dal proprio contratto entro 30 giorni dalla modifica delle presenti condizioni generali, mediante semplice notifica indirizzata al Fiduciario. In mancanza di recesso entro il predetto termine di 30 giorni, le condizioni generali modificate si intendono accettate e immediatamente opponibili al/ai Disponente/i e/o al/ai Beneficiario/i, a decorrere dalla loro data di entrata in vigore e di pubblicazione.
Art. 20: Commissioni
Il/I Disponente/i e/o il/i Beneficiario/i sono informati, e lo accettano senza restrizioni né riserve, che il Fiduciario potrà percepire, in via occasionale e/o ricorrente, commissioni da parte delle Società di Gestione per le sottoscrizioni che venissero effettuate. Tali commissioni sono destinate a (i) ridurre l’importo degli onorari fiduciari fatturati alle Fiducie, coprendo una parte dei costi di funzionamento del servizio fiduciario, e (ii) contribuire alla dotazione del Fondo di Rimborso e di Performance. Si precisa tuttavia che tali commissioni non saranno mai prelevate né proverranno mai dal Patrimonio Fiduciario, ma saranno portate in deduzione dalle spese, commissioni e/o onorari legalmente fatturati da tali Società di Gestione in forza della loro documentazione contrattuale.
Capitolo VI: Legge applicabile
Le presenti condizioni sono soggette al diritto lussemburghese e i tribunali del paese di residenza del Fiduciario saranno gli unici competenti per ogni interpretazione e/o applicazione delle presenti condizioni generali.